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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65. Le nuove regole per le zone gialle

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Il testo del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore da subito, ovvero all’atto della pubblicazione.

Di seguito le nuove regole per le zone gialle:

Spostamenti

  • Dal 19 maggio il divieto di spostamento viene ridotto di un’ora: sarà in vigore dalle 23 alle 5.
  • Dal 7 giugno sarà valido dalle 24 alle 5.
  • Dal 21 giugno sarà completamente abolito.

Bar e ristoranti

  • Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.

Commercio

  • Dal 22 maggio tutti gli esercizi presenti nei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

Palestre e piscine

  • Le palestre potranno riaprire dal 24 maggio.
  • Le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere potranno riaprire dal 1° luglio, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli.

Eventi sportivi

  • Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

Impianti di risalita

  • Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

Divertimento

  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo potranno riaprire al pubblico dal 1° luglio.
  • Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno.
  • Tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio.

Corsi

  • Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Clicca sul link seguente per consultare il testo integrale del Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65.

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